Accordo

Art. 131

Organismi di autoregolamentazione

In vigore dal 24 ott 2015
Organismi di autoregolamentazione Se una delle Parti esige l'appartenenza, la partecipazione o l'accesso a un organismo di autoregolamentazione, a una borsa o a un mercato dei valori mobiliari o degli strumenti a termine, a un organismo di compensazione o ad altra organizzazione o associazione affinché i prestatori di servizi finanziari dell'altra Parte possano fornire servizi finanziari in condizioni di parità con i suoi prestatori di servizi finanziari, o se concede direttamente o indirettamente a tali soggetti privilegi o vantaggi per la prestazione di servizi finanziari, osserva gli obblighi di cui agli del presente accordo.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-131

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Organismi di autoregolamentazione (Art. 131 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo