Accordo
Art. 135
Trasporto marittimo internazionale
In vigore dal 24 ott 2015
Trasporto marittimo internazionale
1. Il presente accordo si applica al trasporto marittimo internazionale tra i porti dell'Ucraina e quelli degli Stati membri dell'Unione europea e tra i porti degli Stati membri dell'Unione europea. Si applica anche agli scambi tra i porti dell'Ucraina e quelli dei paesi terzi e tra i porti degli Stati membri dell'Unione europea e quelli dei paesi terzi.
2. Il presente accordo non si applica al trasporto marittimo interno tra i porti dell'Ucraina o tra i porti di singoli Stati membri dell'Unione europea. Nonostante quanto precede, sono considerati parte del trasporto marittimo internazionale i movimenti di attrezzature, quali i container vuoti, trasportate non come merci contro pagamento tra i porti dell'Ucraina o tra i porti di singoli Stati membri dell'Unione europea.
3. Ai fini della presente sottosezione e delle sezioni 2, 3 e 4 del presente capo si intende per:
a) "trasporto marittimo internazionale": i trasporti multimodali porta a porta, ossia i trasporti di merci mediante più di un modo di trasporto, comprendenti una tratta marittima, con un titolo di trasporto unico e implicanti perciò la stipula diretta di contratti con gli operatori di altri modi di trasporto;
b) "servizi di movimentazione di carichi marittimi": le attività svolte dalle società che si occupano di carico e scarico, compresi gli operatori terminalisti, escluse però le attività dirette dei lavoratori portuali laddove questo personale sia organizzato indipendentemente dalle società che si occupano di carico e scarico o dagli operatori terminalisti. Le attività contemplate comprendono l'organizzazione e la direzione delle operazioni di:
i) carico e scarico delle navi;
ii) rizzaggio/derizzaggio del carico;
iii) ricevimento/consegna e custodia del carico prima dell'imbarco o dopo lo sbarco;
c) "servizi di sdoganamento" (o "servizi di spedizionieri doganali"): l'espletamento per conto di terzi delle formalità doganali connesse all'importazione, all'esportazione o al transito dei carichi, che si tratti o meno dell'attività principale del prestatore del servizio o di una sua abituale attività complementare;
d) "servizi di stazionamento e deposito di container": lo stoccaggio di container, in aree portuali o retroportuali, per operazioni di riempimento/svuotamento, riparazione e messa a disposizione per le spedizioni;
e) "servizi di agenzia marittima": le attività che consistono nel rappresentare come agente, in una data zona geografica, gli interessi commerciali di una o più linee o compagnie di navigazione per i seguenti scopi:
i) commercializzazione e vendita di servizi di trasporto marittimo e di servizi connessi, dal preventivo alla fatturazione, nonché emissione di polizze di carico per conto delle compagnie, acquisto e rivendita dei necessari servizi connessi, preparazione della documentazione e fornitura delle informazioni commerciali;
ii) rappresentanza delle compagnie, organizzazione dello scalo o, se necessario, presa in carico delle merci;
f) "servizi di spedizione merci": l'attività che consiste nell'organizzare e nel sorvegliare le operazioni di spedizione per conto degli spedizionieri attraverso l'acquisizione dei servizi di trasporto e dei servizi connessi, la preparazione della documentazione e la fornitura delle informazioni commerciali;
g) 'servizi di feederaggiò: il pre-trasporto e l'ulteriore trasporto via mare di carichi internazionali, in particolare di quelli containerizzati, tra i porti ubicati in una Parte.
4. Ciascuna delle Parti accorda alle navi battenti bandiera dell'altra Parte o gestite da prestatori di servizi dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie navi o, se migliore, a quelle di paesi terzi, per quanto riguarda tra l'altro l'accesso ai porti, l'uso delle infrastrutture e dei servizi portuali, l'uso dei servizi marittimi ausiliari1, i relativi diritti e oneri, le agevolazioni doganali e l'assegnazione di ormeggi e di infrastrutture per il carico e lo scarico.
5. Le Parti applicano effettivamente il principio dell'accesso illimitato ai mercati e agli scambi marittimi internazionali su basi commerciali e non discriminatorie.
6. All'entrata in vigore del presente accordo, nell'applicare i principi di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo, le Parti:
a) si astengono dall'introdurre clausole di ripartizione dei carichi in futuri accordi con paesi terzi relativi a servizi di trasporto marittimo, compresi i trasporti di rinfuse secche e liquide e il traffico di linea, e disapplicano le clausole di questo tipo eventualmente contenute in precedenti accordi;
b) abrogano o si astengono dall'applicare le misure amministrative, tecniche o di altra natura che potrebbero costituire restrizioni indirette e avere effetti discriminatori nei confronti dei cittadini o delle imprese dell'altra Parte per quanto attiene alla prestazione di servizi di trasporto marittimo internazionale.
7. Ciascuna delle Parti consente lo stabilimento nel suo territorio di prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell'altra Parte, applicando, per lo stabilimento e l'esercizio dell'attività, condizioni non meno favorevoli di quelle accordate ai propri prestatori di servizi o, se migliori, ai prestatori di servizi di un qualsivoglia paese terzo. Conformemente alle disposizioni della sezione 2 del presente capo, per quanto concerne le attività legate a tale stabilimento, ciascuna Parte consente ai prestatori di servizi dell'altra Parte, di intraprendere, a norma delle sue disposizioni legislative e regolamentari, attività economiche quali:
a) la pubblicità, la commercializzazione e la vendita di servizi di trasporto marittimo e di servizi connessi, dal preventivo alla fatturazione, in proprio o a nome di altri prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale, attraverso contatti diretti con i clienti;
b) la fornitura di informazioni commerciali attraverso qualsiasi mezzo, compresi i sistemi informativi computerizzati e l'interscambio elettronico di dati (fatte salve le restrizioni non discriminatorie in materia di telecomunicazioni);
c) la preparazione dei documenti di trasporto, dei documenti doganali e degli altri documenti inerenti all'origine e alla natura di ciò che è trasportato;
d) l'organizzazione dello scalo delle navi o la presa in consegna del carico in proprio o a nome di altri prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale;
e) la conclusione di accordi commerciali con agenzie marittime stabilite in loco, compresa la partecipazione al capitale azionario e la nomina di personale selezionato in loco o all'estero in conformità alle pertinenti disposizioni del presente accordo;
f) l'acquisto e l'uso, in proprio o a nome dei loro clienti (e la rivendita a questi ultimi) di servizi relativi a ogni modo di trasporto, compresi il trasporto per via navigabile interna, per ferrovia e su strada, e i servizi ausiliari rispetto a tutti i modi di trasporto, necessari per la fornitura di un servizio di trasporto integrato;
g) la proprietà delle attrezzature necessarie per l'esercizio delle attività economiche.
8. Ciascuna delle Parti mette a disposizione dei prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell'altra Parte, secondo modalità e condizioni ragionevoli e non discriminatorie, i seguenti servizi portuali: il pilotaggio, il rimorchiaggio, la fornitura di provviste di bordo, il bunkeraggio e il rifornimento idrico, la raccolta dei rifiuti e lo smaltimento della zavorra, i servizi della capitaneria di porto, gli ausili alla navigazione, i servizi operativi a terra indispensabili per l'esercizio delle navi, quali le comunicazioni, la fornitura di acqua e di elettricità, le infrastrutture per riparazioni di emergenza, i servizi di ancoraggio e ormeggio.
9. Ciascuna Parte consente ai prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell'altra Parte di fornire servizi di trasporto marittimo internazionale comprendenti una tratta nelle vie navigabili interne dell'altra Parte.
10. Ciascuna Parte consente ai prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell'altra Parte di utilizzare, su basi non discriminatorie e secondo modalità concordate tra le società interessate, i servizi di feederaggio tra i porti dell'Ucraina o tra i porti di singoli Stati membri dell'Unione europea prestati dai prestatori di servizi di trasporto marittimo registrati nel suo territorio.
11. Il presente accordo non pregiudica l'applicazione degli accordi marittimi conclusi fra l'Ucraina e gli Stati membri dell'Unione europea per quanto concerne le questioni che esulano dal suo campo di applicazione. Qualora il presente accordo risulti, per taluni aspetti, meno favorevole degli accordi in vigore fra singoli Stati membri dell'Unione europea e l'Ucraina, prevalgono le disposizioni più favorevoli, fatti salvi gli obblighi della Parte UE e tenendo conto del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Le disposizioni del presente accordo sostituiscono quelle degli accordi bilaterali precedentemente stipulati fra Stati membri dell'Unione europea e l'Ucraina qualora le disposizioni di questi ultimi risultino in contrasto con quelle del presente accordo, fatta eccezione per l'ipotesi contemplata nella frase precedente, o identiche ad esse. Continuano ad applicarsi le disposizioni degli accordi bilaterali in vigore relative a questioni non oggetto del presente accordo.
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 1 I servizi marittimi ausiliari comprendono i servizi di
movimentazione di carichi marittimi, i servizi di deposito e di magazzinaggio, i servizi di sdoganamento, i servizi di stazionamento e deposito di container, i servizi di agenzia marittima, i servizi (marittimi) di spedizione merci, il noleggio di imbarcazioni con equipaggio, la manutenzione e riparazione delle imbarcazioni, i servizi di rimorchio e spinta e i servizi di supporto al trasporto marittimo.
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