Accordo
Art. 130
Eccezioni specifiche
In vigore dal 24 ott 2015
Eccezioni specifiche
1. Nessuna disposizione del presente capo può essere interpretata come tale da impedire a una Parte, compresi i suoi soggetti pubblici, di esercitare o fornire in via esclusiva, sul proprio territorio, attività o servizi che facciano parte di un regime pensionistico pubblico o di un regime di protezione sociale obbligatorio, fatta eccezione per le attività che, in base alla regolamentazione interna di tale Parte, possono essere esercitate da prestatori di servizi finanziari in concorrenza con soggetti pubblici o con istituzioni private.
2. Nessuna disposizione del presente accordo si applica alle attività svolte da una banca centrale o da un'autorità monetaria o da qualsiasi altro soggetto pubblico nel quadro di politiche monetarie o di cambio.
3. Nessuna disposizione del presente capo può essere interpretata come tale da impedire a una Parte, compresi i suoi soggetti pubblici, di esercitare o fornire in esclusiva, sul proprio territorio, attività o servizi per proprio conto o per conto di suoi soggetti pubblici, o con la sua o la loro garanzia o utilizzando sue o loro risorse finanziarie.
Storico versioni
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