Accordo

Art. 132

Sistemi di pagamento e di compensazione

In vigore dal 24 ott 2015
Sistemi di pagamento e di compensazione Ciascuna delle Parti concede ai prestatori di servizi finanziari dell'altra Parte stabiliti nel proprio territorio, secondo le modalità e le condizioni che riconoscono il trattamento nazionale, l'accesso ai sistemi di pagamento e di compensazione gestiti da soggetti pubblici e agli strumenti di finanziamento e rifinanziamento ufficiali disponibili nel corso delle operazioni commerciali ordinarie. Il presente articolo non conferisce l'accesso all'intervento del prestatore di ultima istanza della Parte.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-132

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