Accordo

Art. 137

Trasporto aereo

In vigore dal 24 ott 2015
Trasporto aereo 1. Al fine di garantire uno sviluppo coordinato e la progressiva liberalizzazione dei trasporti tra le Parti secondo le reciproche esigenze commerciali, è opportuno che le condizioni di reciproco accesso al mercato nel settore del trasporto aereo siano disciplinate nel quadro dell'Accordo UE-Ucraina che istituisce uno spazio aereo comune (di seguito "CAA"). 2. Prima della conclusione dell'accordo CAA, le Parti si astengono dal prendere misure o iniziative tali da creare una situazione più restrittiva o discriminatoria rispetto a quella esistente prima dell'entrata in vigore del presente accordo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-137

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Trasporto aereo (Art. 137 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo