Art. 137 · Trasporto aereo
Accordo

Art. 137

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Trasporto aereo

In vigore dal 24 ott 2015
Trasporto aereo 1. Al fine di garantire uno sviluppo coordinato e la progressiva liberalizzazione dei trasporti tra le Parti secondo le reciproche esigenze commerciali, è opportuno che le condizioni di reciproco accesso al mercato nel settore del trasporto aereo siano disciplinate nel quadro dell'Accordo UE-Ucraina che istituisce uno spazio aereo comune (di seguito "CAA"). 2. Prima della conclusione dell'accordo CAA, le Parti si astengono dal prendere misure o iniziative tali da creare una situazione più restrittiva o discriminatoria rispetto a quella esistente prima dell'entrata in vigore del presente accordo.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-137