AccordoSez. 7

Art. 141

Eccezioni generali

In vigore dal 24 ott 2015
Eccezioni generali 1 Fatte salve le eccezioni generali di cui all' del presente accordo, alle disposizioni del presente capo e degli allegati XVI-A, XVI-B, XVI-C, XVI-D, XVI-E, XVI-F e XVII del presente accordo si applicano le eccezioni previste dal presente articolo. 2. Fatto salvo l'obbligo di non applicare tali misure in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra paesi in cui esistono condizioni simili o una restrizione dissimulata dello stabilimento o della prestazione transfrontaliera di servizi, nessuna disposizione del presente capo può essere interpretata come tale da impedire alle Parti di adottare o applicare misure: a) necessarie per tutelare la pubblica sicurezza o la moralità pubblica o mantenere l'ordine pubblico; b) necessarie per tutelare la vita e la salute dell'uomo, degli animali o delle piante; c) relative alla conservazione delle risorse naturali esauribili, se tali misure sono applicate congiuntamente a restrizioni nei confronti degli investitori interni o a restrizioni dell'offerta o del consumo interni di servizi; d) necessarie per la tutela del patrimonio nazionale di valore artistico, storico o archeologico; e) necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni legislative o regolamentari non incompatibili con le disposizioni del presente capo, ivi comprese quelle relative: i) alla prevenzione di pratiche ingannevoli e fraudolente o che servono a far fronte agli effetti di un inadempimento contrattuale; ii) alla tutela della vita privata delle persone fisiche in rapporto al trattamento e alla diffusione di dati personali, nonché alla protezione della riservatezza dei registri e documenti contabili delle persone fisiche; iii) alla sicurezza; f) incompatibili con l', paragrafo 1, e l' del presente accordo, purchè il trattamento differenziato sia finalizzato a garantire l'imposizione o la riscossione efficace o equa di imposte dirette nei confronti di attività economiche, di investitori o di prestatori di servizi dell'altra Parte1. 3. Le disposizioni del presente capo e degli allegati XVI-A, XVI-B, XVI-C, XVI-D, XVI-E, XVI-F e XVII del presente accordo non si applicano ai rispettivi regimi di sicurezza sociale delle Parti nè alle attività svolte nel territorio di ciascuna Parte e collegate, anche occasionalmente, all'esercizio di pubblici poteri. -----------  1 Le misure finalizzate a garantire l'imposizione o riscossione equa o efficace delle imposte dirette comprendono le misure, adottate da una Parte secondo il proprio sistema fiscale, le quali: i) si applicano agli investitori e ai prestatori di servizi non residenti in considerazione del fatto che l'imposta dovuta dai soggetti non residenti viene determinata con riferimento a elementi imponibili aventi la loro fonte o situati nel territorio della Parte; oppure ii) si applicano ai soggetti non residenti al fine di garantire l'imposizione o riscossione di imposte nel territorio della Parte; oppure iii) si applicano ai soggetti residenti e non, al fine di impedire l'elusione o l'evasione fiscale, ivi comprese le misure per garantire l'osservanza degli obblighi; oppure iv) si applicano agli utilizzatori di servizi prestati nel territorio di un'altra Parte o a partire da tale territorio, al fine di garantire l'imposizione o la riscossione delle imposte che gravano su tali utilizzatori in relazione a fonti ubicate nel territorio della Parte; oppure v) operano una distinzione tra gli investitori e prestatori di servizi soggetti a imposizione su elementi imponibili a livello mondiale e altri investitori e prestatori di servizi, in considerazione della differenza nella natura della loro base imponibile; oppure vi) determinano, attribuiscono o suddividono reddito, utili, guadagni, perdite, detrazioni o crediti di soggetti residenti o succursali o tra soggetti collegati o succursali dello stesso soggetto, al fine di salvaguardare la base imponibile della Parte I termini o i concetti di natura fiscale di cui alla lettera f) del presente articolo e alla presente nota vanno intesi in base alle definizioni e ai concetti fiscali, anche equivalenti o analoghi, della legislazione interna della Parte che adotta la misura.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-141

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Eccezioni generali (Art. 141 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo