AccordoCapo 2

Art. 472

Misure connesse a interessi essenziali in materia di sicurezza

In vigore dal 24 ott 2015
Misure connesse a interessi essenziali in materia di sicurezza Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una Parte di prendere le misure: a) ritenute necessarie per impedire la divulgazione di informazioni contraria ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza; b) relative alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o ad attività di ricerca, sviluppo o produzione indispensabili per scopi di difesa, purchè tali misure non pregiudichino le condizioni di concorrenza per quanto riguarda i prodotti non destinati ad uso specificamente militare; c) ritenute essenziali per la propria sicurezza in caso di gravi agitazioni interne che turbino l'ordine pubblico, in caso di guerra o di grave tensione internazionale che costituisca una minaccia di guerra ovvero per far fronte agli impegni assunti ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-472

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Misure connesse a interessi essenziali in materia di sicurezza (Art. 472 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo