Accordo›Capo 2
Art. 476
Adempimento degli obblighi
In vigore dal 24 ott 2015
Adempimento degli obblighi
1. Le Parti adottano ogni misura di natura generale o specifica necessaria per adempiere gli obblighi loro incombenti in forza del presente accordo e si adoperano per la realizzazione degli obiettivi ivi contemplati.
2. Le Parti decidono di consultarsi tempestivamente attraverso i canali appropriati, su richiesta di una di esse, per discutere le questioni inerenti all'interpretazione, attuazione o applicazione in buona fede del presente accordo e ad altri aspetti pertinenti delle loro relazioni.
3. Ciascuna delle Parti sottopone al Consiglio di associazione qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, attuazione o applicazione in buona fede del presente accordo conformemente all' del presente accordo. Il Consiglio di associazione può risolvere le controversie mediante una decisione vincolante.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-476