Accordo›Capo 2
Art. 478
Misure appropriate in caso di mancato adempimento degli obblighi
In vigore dal 24 ott 2015
Misure appropriate in caso di mancato adempimento degli obblighi
1. Una Parte può adottare le misure appropriate se la questione non è risolta entro tre mesi dalla data della notifica di una richiesta formale di risoluzione della controversia a norma dell' del presente accordo e se la Parte attrice continua a ritenere che l'altra Parte non abbia adempiuto un obbligo che ad essa incombe in forza del presente accordo. Il requisito di un periodo di tre mesi per le consultazioni non si applica ai casi eccezionali di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
2. Nella scelta delle misure appropriate, si privilegiano quelle che meno interferiscono con il funzionamento del presente accordo.
Salvo nei casi di cui al paragrafo 3 del presente articolo, tali misure non possono comprendere la sospensione dei diritti o degli obblighi previsti dal presente accordo, richiamati al titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo. Le misure sono immediatamente notificate al Consiglio di associazione e sono oggetto di consultazioni a norma dell', paragrafo 2, del presente accordo e formano oggetto delle procedure di risoluzione delle controversie a norma dell', paragrafo 3, e dell' del presente accordo.
3. Le eccezioni di cui ai paragrafi 1 e 2 riguardano:
a) la denuncia dell'accordo non autorizzata dalle norme generali di diritto internazionale; o
b) la violazione, ad opera dell'altra Parte, di uno degli elementi essenziali del presente accordo di cui all' del presente accordo.
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