AccordoTitolo I

Art. 2

In vigore dal 24 ott 2015
Il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, definiti in particolare nell'Atto finale di Helsinki del 1975 della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa e nella Carta di Parigi per una nuova Europa del 1990 e in altri strumenti in materia di diritti umani, comprese la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo dell'ONU e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e il rispetto del principio dello Stato di diritto sono alla base delle politiche interne ed esterne delle Parti e costituiscono elementi essenziali del presente accordo. Anche la promozione del rispetto dei principi di sovranità e integrità territoriale, inviolabilità delle frontiere e indipendenza, come pure la lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, dei loro componenti e dei relativi vettori costituiscono elementi essenziali del presente accordo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. — Testo vigente | Portale Normativo