Accordo›Titolo II
Art. 5
Sedi del dialogo politico
In vigore dal 24 ott 2015
Sedi del dialogo politico
1. Le Parti tengono riunioni periodiche di dialogo politico a livello di vertice.
2. A livello ministeriale, il dialogo politico si svolge, di comune accordo, nell'ambito del Consiglio di associazione di cui all' del presente accordo e nel quadro delle riunioni periodiche tra i rappresentanti delle Parti a livello di ministri degli Affari esteri.
3. Il dialogo politico si svolge anche nelle seguenti forme:
a) riunioni periodiche tra i rappresentanti dell'Unione europea, da una parte, e i rappresentanti dell'Ucraina, dall'altra, a livello di direttori politici, di comitato politico e di sicurezza e di esperti, anche su regioni e temi specifici;
b) si avvale tempestivamente e appieno di tutti i canali diplomatici e militari esistenti tra le Parti, tra cui gli opportuni contatti nei paesi terzi e nell'ambito delle Nazioni Unite, dell'OSCE e di altre organizzazioni internazionali;
c) riunioni periodiche a livello di alti funzionari ed esperti delle istituzioni militari delle Parti;
d) qualsiasi altro mezzo, comprese riunioni a livello di esperti, in grado di contribuire allo sviluppo e al consolidamento del dialogo.
4. Le Parti istituiscono di comune accordo altri meccanismi e procedure di dialogo politico, comprese le consultazioni straordinarie.
5. A livello parlamentare, il dialogo politico si svolge nell'ambito del comitato parlamentare di associazione di cui all' del presente accordo.
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