AccordoTitolo VIICapo 1

Art. 467

In vigore dal 24 ott 2015
1. È istituito un comitato parlamentare di associazione, che riunisce e consente scambi di opinioni tra membri del Parlamento europeo e della Verkhovna Rada ucraina. Il comitato stabilisce la frequenza delle sue riunioni. 2. Il comitato parlamentare di associazione è composto da membri del Parlamento europeo e della Verkhovna Rada ucraina. 3. Il comitato parlamentare di associazione adotta il proprio regolamento interno. 4. Il comitato parlamentare di associazione è presieduto a turno da un rappresentante del Parlamento europeo e della Verkhovna Rada ucraina, conformemente alle disposizioni previste al riguardo dal regolamento interno.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-467

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Art. 467 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. — Testo vigente | Portale Normativo