Accordo›Titolo VII›Capo 1
Art. 467
In vigore dal 24 ott 2015
1. È istituito un comitato parlamentare di associazione, che riunisce e consente scambi di opinioni tra membri del Parlamento europeo e della Verkhovna Rada ucraina. Il comitato stabilisce la frequenza delle sue riunioni.
2. Il comitato parlamentare di associazione è composto da membri del Parlamento europeo e della Verkhovna Rada ucraina.
3. Il comitato parlamentare di associazione adotta il proprio regolamento interno.
4. Il comitato parlamentare di associazione è presieduto a turno da un rappresentante del Parlamento europeo e della Verkhovna Rada ucraina, conformemente alle disposizioni previste al riguardo dal regolamento interno.
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