AccordoTitolo VIICapo 1

Art. 465

In vigore dal 24 ott 2015
1. Il Consiglio di associazione stabilisce, nel regolamento interno, i compiti e il funzionamento del comitato di associazione, che è tra l'altro incaricato di preparare le riunioni del Consiglio di associazione. Il comitato di associazione si riunisce almeno una volta l'anno. 2. Il Consiglio di associazione può delegare suoi poteri, compreso il potere di adottare decisioni vincolanti, al comitato di associazione. 3. Il comitato di associazione ha il potere di adottare decisioni nei casi previsti dal presente accordo e nei settori oggetto della delega di poteri conferita dal Consiglio di associazione. Le decisioni sono vincolanti per le Parti, che adottano le misure opportune per attuarle. Il comitato di associazione adotta le sue decisioni mediante accordo tra le Parti. 4. Il comitato di associazione si riunisce in una formazione specifica per affrontare tutte le questioni inerenti al titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo. Il comitato di associazione si riunisce in questa formazione almeno una volta l'anno.
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Art. 465 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. — Testo vigente | Portale Normativo