AccordoTitolo VIICapo 1

Art. 466

In vigore dal 24 ott 2015
1. Il comitato di associazione è assistito dai sottocomitati istituiti in forza del presente accordo. 2. Il Consiglio di associazione può decidere di istituire comitati od organi speciali in settori specifici ai fini dell'attuazione del presente accordo, determinandone la composizione, i compiti e il funzionamento. Inoltre questi comitati e organi speciali possono discutere ogni questione che ritengano pertinente fatte salve le disposizioni specifiche del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo. 3. Il comitato di associazione può inoltre istituire sottocomitati per fare il punto dei progressi compiuti nel quadro dei dialoghi regolari di cui al titolo V (Cooperazione economica e settoriale) del presente accordo. 4. I sottocomitati hanno il potere di adottare decisioni nei casi previsti dal presente accordo. Riferiscono regolarmente delle loro attività al comitato di associazione, in base alla necessità. 5. I sottocomitati istituiti in forza del titolo IV del presente accordo danno con suffiente anticipo comunicazione della data e dell'ordine del giorno delle riunioni al comitato di associazione nella formazione "Commercio" di cui all', paragrafo 4, del presente accordo. Riferiscono delle loro attività nel corso di tutte le riunioni periodiche del comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio", di cui all', paragrafo 4, del presente accordo. 6. L'esistenza di sottocomitati non impedisce alle Parti di sottoporre qualsiasi questione direttamente al comitato di associazione, istituito in applicazione dell' del presente accordo, anche nella formazione "Commercio".
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Art. 466 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. — Testo vigente | Portale Normativo