AccordoTitolo VIICapo 1

Art. 463

In vigore dal 24 ott 2015
1. Ai fini della realizzazione degli obiettivi del presente accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di prendere le decisioni rientranti nel campo di applicazione del presente accordo, nei casi ivi contemplati. Le decisioni sono vincolanti per le Parti, che adottano le misure opportune, se necessario anche con interventi a livello degli organi specifici istituiti in forza del presente accordo, per attuarle. Il Consiglio di associazione può anche formulare raccomandazioni. Adotta le decisioni e le raccomandazioni mediante accordo tra le Parti, al termine delle rispettive procedure interne. 2. In linea con l'obiettivo del graduale ravvicinamento della legislazione dell'Ucraina a quella dell'Unione stabilito dal presente accordo, il Consiglio di associazione sarà la sede per lo scambio di informazioni sugli atti legislativi, vigenti e in preparazione, dell'Unione europea e dell'Ucraina e sulle misure di attuazione, applicazione e verifica della conformità. 3. Il Consiglio di associazione può, a tale scopo, aggiornare o modificare gli allegati del presente accordo, tenendo conto dell'evoluzione del diritto dell'UE e delle norme applicabili contenute negli strumenti internazionali che le Parti ritengano pertinenti, fatte salve le disposizioni specifiche di cui al titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo.
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Art. 463 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. — Testo vigente | Portale Normativo