Accordo›Titolo VI
Art. 458
In vigore dal 24 ott 2015
Il Consiglio di associazione è informato dell'andamento e dell'attuazione dell'assistenza finanziaria e del suo impatto sul conseguimento degli obiettivi del presente accordo. A tal fine, gli organismi competenti delle Parti forniscono, su basi permanenti e reciproche, le opportune informazioni di monitoraggio e valutazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-458