Art. 458
AccordoTitolo VI

Art. 458

476 / 488
In vigore dal 24 ott 2015
Il Consiglio di associazione è informato dell'andamento e dell'attuazione dell'assistenza finanziaria e del suo impatto sul conseguimento degli obiettivi del presente accordo. A tal fine, gli organismi competenti delle Parti forniscono, su basi permanenti e reciproche, le opportune informazioni di monitoraggio e valutazione.
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