AccordoTitolo VIICapo 1

Art. 462

In vigore dal 24 ott 2015
1. Il Consiglio di associazione è composto dai membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione europea, da una parte, e da membri del governo dell'Ucraina, dall'altra. 2. Il Consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno. 3. Il Consiglio di associazione è presieduto a turno da un rappresentante dell'Unione e da un rappresentante dell'Ucraina. 4. Se del caso e previo comune accordo, altri organi parteciperanno in qualità di osservatori ai lavori del Consiglio di associazione.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-462

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Art. 462 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. — Testo vigente | Portale Normativo