Accordo›Titolo VII›Capo 1
Art. 462
In vigore dal 24 ott 2015
1. Il Consiglio di associazione è composto dai membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione europea, da una parte, e da membri del governo dell'Ucraina, dall'altra.
2. Il Consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno.
3. Il Consiglio di associazione è presieduto a turno da un rappresentante dell'Unione e da un rappresentante dell'Ucraina.
4. Se del caso e previo comune accordo, altri organi parteciperanno in qualità di osservatori ai lavori del Consiglio di associazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-462