Accordo›Titolo VI
Art. 457
In vigore dal 24 ott 2015
La base giuridica, amministrativa e tecnica fondamentale dell'assistenza è stabilita nel quadro dei pertinenti accordi tra le Parti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-457