Accordo›Titolo VI
Art. 456
In vigore dal 24 ott 2015
Per sfruttare al meglio le risorse disponibili, le Parti si adoperano affinché l'assistenza dell'UE sia attuata in stretta collaborazione e in stretto coordinamento con gli altri paesi donatori, gli altri organismi donatori e le altre istituzioni finanziarie internazionali e nel rispetto dei principi internazionali sull'efficacia degli aiuti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-456