AccordoTitolo VI

Art. 456

In vigore dal 24 ott 2015
Per sfruttare al meglio le risorse disponibili, le Parti si adoperano affinché l'assistenza dell'UE sia attuata in stretta collaborazione e in stretto coordinamento con gli altri paesi donatori, gli altri organismi donatori e le altre istituzioni finanziarie internazionali e nel rispetto dei principi internazionali sull'efficacia degli aiuti.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-456

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Art. 456 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. — Testo vigente | Portale Normativo