Accordo›Titolo VI
Art. 455
In vigore dal 24 ott 2015
Per l'assistenza finanziaria dell'UE i settori prioritari convenuti tra le Parti sono enunciati nei relativi programmi indicativi che riflettono le priorità strategiche concordate. Gli importi indicativi dell'assistenza stabiliti nei programmi indicativi tengono conto delle esigenze, delle capacità settoriali e dei progressi delle riforme dell'Ucraina.
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Prourn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-455