AccordoTitolo VI

Art. 455

In vigore dal 24 ott 2015
Per l'assistenza finanziaria dell'UE i settori prioritari convenuti tra le Parti sono enunciati nei relativi programmi indicativi che riflettono le priorità strategiche concordate. Gli importi indicativi dell'assistenza stabiliti nei programmi indicativi tengono conto delle esigenze, delle capacità settoriali e dei progressi delle riforme dell'Ucraina.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-455

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Art. 455 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. — Testo vigente | Portale Normativo