Accordo›Capo 28
Art. 450
In vigore dal 24 ott 2015
L'Ucraina può partecipare alle agenzie dell'UE operanti in campi che attengono all'attuazione del presente accordo e ad altre agenzie dell'UE, ove i relativi regolamenti istitutivi lo consentano e alle condizioni in essi stabilite. Per la partecipazione a ciascuna di queste agenzie e per fissare l'importo del suo contributo finanziario l'Ucraina conclude con l'UE accordi separati.
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