AccordoCapo 28

Art. 451

In vigore dal 24 ott 2015
L'Ucraina può partecipare a tutti i programmi attuali e futuri dell'Unione aperti alla partecipazione dell'Ucraina, conformemente alle rispettive disposizioni di adozione di tali programmi. La partecipazione dell'Ucraina ai programmi dell'Unione avviene conformemente alle disposizioni contenute nel protocollo III allegato riguardante un accordo quadro fra l'Unione europea e l'Ucraina sui principi generali della partecipazione dell'Ucraina ai programmi dell'Unione del 2010.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-451

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Art. 451 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. — Testo vigente | Portale Normativo