Art. 456
AccordoTitolo VI

Art. 456

474 / 488
In vigore dal 24 ott 2015
Per sfruttare al meglio le risorse disponibili, le Parti si adoperano affinché l'assistenza dell'UE sia attuata in stretta collaborazione e in stretto coordinamento con gli altri paesi donatori, gli altri organismi donatori e le altre istituzioni finanziarie internazionali e nel rispetto dei principi internazionali sull'efficacia degli aiuti.
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