AccordoTitolo VIICapo 1

Art. 468

In vigore dal 24 ott 2015
1. Il comitato parlamentare di associazione può chiedere ogni informazione utile relativa all'attuazione del presente accordo al Consiglio di associazione, che fornisce al comitato le informazioni richieste. 2. Il comitato parlamentare di associazione è informato delle decisioni e delle raccomandazioni adottate dal Consiglio di associazione. 3. Il comitato parlamentare di associazione può rivolgere raccomandazioni al Consiglio di associazione. 4. Il comitato parlamentare di associazione può istituire sottocomitati parlamentari di associazione.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-468

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Art. 468 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. — Testo vigente | Portale Normativo