AccordoCapo 2

Art. 471

Accesso agli organi giurisdizionali e amministrativi

In vigore dal 24 ott 2015
Accesso agli organi giurisdizionali e amministrativi Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle Parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra Parte possano adire, senza discriminazioni rispetto ai suoi cittadini, i suoi organi giurisdizionali e amministrativi competenti a tutela dei loro diritti individuali e di proprietà.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-471

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Accesso agli organi giurisdizionali e amministrativi (Art. 471 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo