Art. 471 · Accesso agli organi giurisdizionali e amministrativi
AccordoCapo 2

Art. 471

226 / 488

Accesso agli organi giurisdizionali e amministrativi

In vigore dal 24 ott 2015
Accesso agli organi giurisdizionali e amministrativi Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle Parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra Parte possano adire, senza discriminazioni rispetto ai suoi cittadini, i suoi organi giurisdizionali e amministrativi competenti a tutela dei loro diritti individuali e di proprietà.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-471