AccordoCapo 2

Art. 475

Monitoraggio

In vigore dal 24 ott 2015
Monitoraggio 1. Per monitoraggio si intende la valutazione continua dei progressi compiuti nell'attuazione e applicazione delle misure contemplate dal presente accordo. 2. Il monitoraggio comprende la valutazione - anche sotto i profili attuativo e applicativo - del ravvicinamento del diritto ucraino al diritto dell'Unione europea quale definito nel presente accordo. La valutazione può essere condotta singolarmente o, previo accordo, congiuntamente dalle Parti. Per facilitare il processo di valutazione, l'Ucraina comunica all'UE i progressi compiuti in materia di ravvicinamento, se del caso prima del termine dei periodi transitori stabiliti nell'accordo per il ravvicinamento ad atti normativi dell'UE. Il processo di comunicazione e valutazione, comprese le modalità delle valutazioni e la loro frequenza, tiene conto delle modalità specifiche definite nel presente accordo o delle decisioni degli organi istituzionali creati a norma del presente accordo. 3. Il monitoraggio può comprendere missioni in loco con la partecipazione di istituzioni, organi e organismi dell'UE, organismi non governativi, autorità di vigilanza, esperti indipendenti e altri soggetti, a seconda della necessità. 4. I risultati delle attività di monitoraggio, compresa la valutazione del ravvicinamento di cui al paragrafo 2 del presente articolo, sono discussi in tutti i comitati o organi competenti istituiti in forza del presente accordo. Questi comitati e organi possono adottare, all'unanimità, raccomandazioni congiunte che sono trasmesse al Consiglio di associazione. 5. Se le Parti convengono che le misure necessarie contemplate dal titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo sono state attuate e vengono applicate, il Consiglio di associazione, in virtù dei poteri ad esso conferiti dall' del presente accordo, decide un'ulteriore apertura del mercato, secondo quanto definito nel titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo. 6. Alle raccomandazioni congiunte di cui al paragrafo 4 del presente articolo trasmesse al Consiglio di associazione o alla mancata adozione di tali raccomandazioni non si applica la disciplina in materia di risoluzione delle controversie definita nel titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo. Alle decisioni adottate dall'organo istituzionale competente o alla mancata adozione di tali decisioni non si applica la disciplina in materia di risoluzione delle controversie definita nel titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-475

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Monitoraggio (Art. 475 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo