AccordoCapo 2

Art. 477

Risoluzione delle controversie

In vigore dal 24 ott 2015
Risoluzione delle controversie 1. Qualora fra le Parti insorga una controversia in merito all'interpretazione, attuazione o applicazione in buona fede del presente accordo, una Parte presenta all'altra Parte e al Consiglio di associazione una richiesta formale di risoluzione della controversia. Con disciplina in deroga, le controversie relative all'interpretazione, attuazione o applicazione in buona fede del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo sono soggette unicamente alla disciplina del titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo. 2. Le Parti si adoperano per risolvere la controversia avviando consultazioni in buona fede nell'ambito del Consiglio di associazione e degli altri organi competenti di cui agli del presente accordo per pervenire nel più breve tempo possibile a una soluzione reciprocamente accettabile. 3. Le Parti forniscono al Consiglio di associazione e agli altri organi competenti tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione. 4. La controversia, finché non sia stata risolta, è discussa in ogni riunione del Consiglio di associazione. Una controversia è considerata risolta quando il consiglio di associazione adotta una decisione vincolante per dirimere la controversia a norma dell', paragrafo 3, del presente accordo o quando dichiara che la controversia si è conclusa. Consultazioni in merito a una controversia possono inoltre tenersi durante qualsiasi riunione del comitato di associazione o di qualsiasi altro organo competente di cui agli , e 466 del presente accordo, secondo quanto concordato tra le Parti o su richiesta di una di esse. Le consultazioni possono tenersi anche per iscritto. 5. Tutte le informazioni comunicate durante le consultazioni rimangono riservate.
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