AccordoCapo 2

Art. 473

Non discriminazione

In vigore dal 24 ott 2015
Non discriminazione 1. Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale in esso contenuta: a) le misure applicate dall'Ucraina nei confronti dell'Unione o degli Stati membri non devono dar luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini, le loro società o imprese; b) le misure applicate dall'Unione o dagli Stati membri nei confronti dell'Ucraina non devono dar luogo ad alcuna discriminazione tra cittadini ucraini, società o imprese ucraine. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 fanno salvo il diritto delle Parti di applicare le disposizioni pertinenti della loro normativa fiscale nei confronti di contribuenti che non si trovino in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-473

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Non discriminazione (Art. 473 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo