AccordoCapo 2

Art. 482

Definizione delle Parti

In vigore dal 24 ott 2015
Definizione delle Parti Ai fini del presente accordo, per "Parti" si intendono l'Unione o i suoi Stati membri o l'Unione e i suoi Stati membri, secondo le rispettive competenze definite dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra. Se del caso, si intende l'Euratom, secondo le sue competenze a norma del trattato Euratom.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-482

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Definizione delle Parti (Art. 482 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo