AccordoCapo 2

Art. 486

Entrata in vigore e applicazione provvisoria

In vigore dal 24 ott 2015
Entrata in vigore e applicazione provvisoria 1. Il presente accordo è ratificato o approvato dalle Parti in conformità alle rispettive procedure. Gli strumenti di ratifica o di approvazione sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea. 2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di ratifica o di approvazione. 3. In deroga al paragrafo 2, l'Unione e l'Ucraina convengono di applicare in via provvisoria il presente accordo nelle parti specificate dall'Unione, secondo quanto contemplato al paragrafo 4 del presente articolo, conformemente alle rispettive legislazioni e alle loro procedure interne applicabili. 4. L'applicazione provvisoria ha effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui il depositario ha ricevuto: - la notifica dell'Unione relativa al completamento delle procedure a tal fine necessarie, con l'indicazione delle parti dell'accordo che si applicano in via provvisoria; e - il deposito dello strumento di ratifica, da parte dell'Ucraina, conformemente alle sue procedure e alla sua legislazione applicabile. 5. Ai fini delle disposizioni pertinenti del presente accordo, allegati e protocolli compresi, i riferimenti alla "data di entrata in vigore del presente accordo" contenuti in tali disposizioni si intendono fatti alla "data a decorrere dalla quale il presente accordo è applicato in via provvisoria", conformemente al paragrafo 3 del presente articolo. 6. Durante il periodo transitorio, le disposizioni dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 14 giugno 1994 ed entrato in vigore il 1° marzo 1998 continuano ad applicarsi se e in quanto non interessate dall'applicazione provvisoria del presente accordo. 7. Ciascuna Parte può notificare per iscritto al depositario la volontà di porre fine all'applicazione provvisoria del presente accordo. La cessazione dell'applicazione provvisoria ha effetto dalla data in cui il depositario ne riceve notifica.
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Entrata in vigore e applicazione provvisoria (Art. 486 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo