Accordo›Titolo VII›Capo 1
Art. 468
486 / 488In vigore dal 24 ott 2015
1. Il comitato parlamentare di associazione può chiedere ogni informazione utile relativa all'attuazione del presente accordo al Consiglio di associazione, che fornisce al comitato le informazioni richieste.
2. Il comitato parlamentare di associazione è informato delle decisioni e delle raccomandazioni adottate dal Consiglio di associazione.
3. Il comitato parlamentare di associazione può rivolgere raccomandazioni al Consiglio di associazione.
4. Il comitato parlamentare di associazione può istituire sottocomitati parlamentari di associazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-468