Accordo›Titolo II
Art. 7
Politica estera e di sicurezza
In vigore dal 24 ott 2015
Politica estera e di sicurezza
1. Le Parti intensificano il dialogo e la cooperazione e promuovono la graduale convergenza nel settore della politica estera e di sicurezza, compresa la politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), e affrontano in particolare i seguenti temi: prevenzione dei conflitti e gestione delle crisi, stabilità regionale, disarmo, non proliferazione, controllo degli armamenti e delle esportazioni di armi e rafforzamento di un dialogo reciprocamente vantaggioso nel settore spaziale. La cooperazione si fonda su valori comuni e interessi reciproci e mira a rafforzare la convergenza e l'efficacia delle politiche e a promuovere una programmazione politica congiunta.
Le Parti si avvalgono a tal fine delle sedi bilaterali, internazionali e regionali.
2. L'Ucraina, l'UE e gli Stati membri riaffermano la loro adesione ai principi del rispetto dell'indipendenza, della sovranità, dell'integrità territoriale e dell'inviolabilità delle frontiere sanciti dalla Carta dell'ONU e dall'Atto finale di Helsinki del 1975 della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa e ribadiscono il loro impegno per la promozione di tali principi nelle relazioni bilaterali e multilaterali.
3. Le Parti affrontano con tempestività e in modo coerente le sfide che minacciano tali principi, agendo a tutti gli opportuni livelli del dialogo politico previsti dal presente accordo, compreso a livello ministeriale.
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