AccordoTitolo II

Art. 9

Stabilità regionale

In vigore dal 24 ott 2015
Stabilità regionale 1. Le Parti intensificano gli sforzi comuni volti a promuovere la stabilità, la sicurezza e lo sviluppo democratico nell'ambito del vicinato comune e, in particolare, la composizione pacifica dei conflitti regionali. 2. I loro sforzi si ispirano ai principi condivisi in materia di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale stabiliti dalla Carta dell'ONU, dall'Atto finale di Helsinki del 1975 della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa e dagli altri atti multilaterali applicabili.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-9

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