Accordo›Titolo II
Art. 9
Stabilità regionale
In vigore dal 24 ott 2015
Stabilità regionale
1. Le Parti intensificano gli sforzi comuni volti a promuovere la stabilità, la sicurezza e lo sviluppo democratico nell'ambito del vicinato comune e, in particolare, la composizione pacifica dei conflitti regionali.
2. I loro sforzi si ispirano ai principi condivisi in materia di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale stabiliti dalla Carta dell'ONU, dall'Atto finale di Helsinki del 1975 della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa e dagli altri atti multilaterali applicabili.
Storico versioni
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