AccordoTitolo II

Art. 13

Lotta al terrorismo

In vigore dal 24 ott 2015
Lotta al terrorismo Le Parti convengono di collaborare a livello bilaterale, regionale e internazionale per prevenire e combattere il terrorismo nel rispetto del diritto internazionale, delle norme internazionali in materia di diritti umani e del diritto umanitario e dei rifugiati.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-13

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Lotta al terrorismo (Art. 13 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo