AccordoTitolo III

Art. 18

Mobilità dei lavoratori

In vigore dal 24 ott 2015
Mobilità dei lavoratori 1. Tenendo conto della situazione del mercato del lavoro negli Stati membri e nel rispetto della legislazione e delle norme in materia di mobilità dei lavoratori vigenti negli Stati membri e nell'UE: a) sono mantenute e, se possibile, ampliate le attuali agevolazioni per l'accesso all'occupazione accordate ai lavoratori ucraini dagli Stati membri in base ad accordi bilaterali; b) gli altri Stati membri esaminano la possibilità di concludere accordi analoghi. 2. Il Consiglio di associazione valuta la concessione di altri trattamenti più favorevoli in altri settori, comprese facilitazioni per l'accesso alla formazione professionale, nel rispetto delle leggi, condizioni e procedure vigenti negli Stati membri dell'UE e tenendo conto della situazione del mercato del lavoro negli Stati membri e nell'UE.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-18

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Mobilità dei lavoratori (Art. 18 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo