Accordo›Titolo III
Art. 19
Circolazione delle persone
In vigore dal 24 ott 2015
Circolazione delle persone
1. Le Parti danno piena attuazione ai seguenti accordi:
a) l'accordo di riammissione tra la Comunità europea e l'Ucraina del 18 giugno 2007 (attraverso il comitato misto per la riammissione di cui al suo );
b) l'accordo tra la Comunità europea e l'Ucraina di facilitazione del rilascio dei visti del 18 giugno 2007 (attraverso il comitato misto di gestione dell'accordo di cui al suo ).
2. Le Parti si adoperano inoltre per accrescere la mobilità dei cittadini e far ulteriormente progredire il dialogo sui visti.
3. Le Parti procedono per gradi verso l'instaurazione, a tempo debito, di un regime di esenzione dal visto, purchè sussistano le condizioni di una mobilità ben gestita e sicura illustrate nel piano di azione in due fasi per la liberalizzazione dei visti presentato al vertice UE-Ucraina del 22 novembre 2010.
Storico versioni
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