AccordoTitolo III

Art. 17

Trattamento dei lavoratori

In vigore dal 24 ott 2015
Trattamento dei lavoratori 1. Conformemente alle leggi, condizioni e procedure applicabili negli Stati membri e nell'UE, il trattamento accordato ai lavoratori cittadini dell'Ucraina legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro è esente da qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento, rispetto ai cittadini dello Stato membro in questione. 2. L'Ucraina, conformemente alle leggi, condizioni e procedure in essa applicabili, accorda il trattamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati nel suo territorio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Trattamento dei lavoratori (Art. 17 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo