AccordoTitolo III

Art. 15

Protezione dei dati personali

In vigore dal 24 ott 2015
Protezione dei dati personali Le Parti convengono di cooperare al fine di garantire un adeguato livello di protezione dei dati personali conformemente alle più rigorose norme europee e internazionali, tra cui i pertinenti strumenti del Consiglio d'Europa. La cooperazione in materia di protezione dei dati personali può riguardare, tra l'altro, lo scambio di informazioni e di esperti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Protezione dei dati personali (Art. 15 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo