Accordo›Titolo III
Art. 15
Protezione dei dati personali
In vigore dal 24 ott 2015
Protezione dei dati personali
Le Parti convengono di cooperare al fine di garantire un adeguato livello di protezione dei dati personali conformemente alle più rigorose norme europee e internazionali, tra cui i pertinenti strumenti del Consiglio d'Europa. La cooperazione in materia di protezione dei dati personali può riguardare, tra l'altro, lo scambio di informazioni e di esperti.
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Prourn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-15