AccordoTitolo III

Art. 16

Cooperazione in materia di migrazione, asilo e gestione delle frontiere

In vigore dal 24 ott 2015
Cooperazione in materia di migrazione, asilo e gestione delle frontiere 1. Le Parti ribadiscono l'importanza di una gestione congiunta dei flussi migratori tra i rispettivi territori e sviluppano ulteriormente il dialogo complessivo su tutti gli aspetti della migrazione, compresi la migrazione illegale, la migrazione legale, il traffico e la tratta di esseri umani, e l'integrazione di tali problematiche nelle strategie nazionali di sviluppo economico e sociale delle zone di origine dei migranti. Il dialogo si fonda sui principi fondamentali di solidarietà, fiducia reciproca, responsabilità congiunta e partenariato. 2. Nel rispetto della legislazione nazionale e dell'Unione in vigore in questa materia, la cooperazione verte, in particolare, sui seguenti aspetti: a) il contrasto delle cause di fondo della migrazione e la ricerca attiva di possibilità di cooperazione in questo campo con i paesi terzi e nelle sedi internazionali; b) l'elaborazione congiunta di un'efficace politica di prevenzione della migrazione illegale, del traffico di migranti e della tratta di esseri umani, comprendente misure di lotta contro le reti di passatori e trafficanti e misure di protezione delle vittime di tali traffici; c) l'istituzione di un dialogo complessivo sui temi dell'asilo, in particolare sulle questioni inerenti all'attuazione pratica della convenzione ONU del 1951 e del protocollo del 1967 relativo allo status dei rifugiati e di altri strumenti internazionali pertinenti, e la garanzia del rispetto del principio di "non-refoulement"; d) le norme di ammissione, i diritti e lo status delle persone ammesse, e l'equità di trattamento e l'integrazione degli stranieri legalmente residenti; e) l'ulteriore sviluppo di misure operative nel campo della gestione delle frontiere: i) la cooperazione in materia di gestione delle frontiere può riguardare, tra l'altro, la formazione, lo scambio delle migliori pratiche anche sui temi delle tecnologie, lo scambio di informazioni conformemente alle norme applicabili e, se del caso, lo scambio di ufficiali di collegamento; ii) gli sforzi delle Parti in questo settore sono finalizzati a dare efficace attuazione al principio di una gestione integrata delle frontiere; f) il rafforzamento della sicurezza dei documenti; g) l'elaborazione di una politica di rimpatrio efficace, anche per quanto riguarda la sua dimensione regionale; e h) lo scambio di opinioni sull'occupazione informale dei migranti.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-16

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Cooperazione in materia di migrazione, asilo e gestione delle frontiere (Art. 16 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo