AccordoTitolo III

Art. 21

Cooperazione nella lotta alle droghe illecite, ai precursori e alle sostanze psicotrope

In vigore dal 24 ott 2015
Cooperazione nella lotta alle droghe illecite, ai precursori e alle sostanze psicotrope 1. Le Parti cooperano su questioni concernenti le droghe illecite in base a principi concordati rispondenti alle convenzioni internazionali pertinenti, tenendo conto della dichiarazione politica e della dichiarazione speciale sugli orientamenti per ridurre la domanda di droga adottate dalla ventesima sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel giugno del 1998. 2. La cooperazione è volta a contrastare le droghe illecite, ridurne l'offerta, il traffico e la domanda, a far fronte alle conseguenze sanitarie e sociali dell'abuso di droghe. Essa è volta altresì a prevenire con maggiore efficacia la diversione dei precursori chimici utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope. 3. Le Parti utilizzano i metodi di cooperazione necessari al raggiungimento di questi obiettivi, garantendo un approccio equilibrato e integrato nei confronti di questi problemi.
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Cooperazione nella lotta alle droghe illecite, ai precursori e alle sostanze psicotrope (Art. 21 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo