AccordoTitolo IVCapo 1Sez. 1

Art. 25

Obiettivo

In vigore dal 24 ott 2015
Obiettivo Le Parti istituiscono progressivamente, nel corso di un periodo transitorio della durata massima di dieci anni che decorre dall'entrata in vigore del presente accordo1, una zona di libero scambio conformemente alle disposizioni del presente accordo e all'articolo XXIV dell'accordo generale sulle tariffe e sul commercio del 1994 (di seguito "GATT 1994"). -----------  1 Salvo quanto altrimenti disposto negli allegati I e II del presente accordo.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-25

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Obiettivo (Art. 25 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo