Accordo›Sez. 2
Art. 30
Clausola di standstill
In vigore dal 24 ott 2015
Clausola di standstill
Nessuna delle Parti può aumentare un dazio doganale esistente o imporre un nuovo dazio doganale su una merce originaria del territorio dell'altra Parte, fatto salvo il diritto delle Parti di:
a) aumentare un dazio doganale al livello stabilito nella propria tabella successivamente a una riduzione unilaterale, oppure
b) mantenere o aumentare un dazio doganale secondo quanto autorizzato dall'organo di conciliazione (di seguito "DSB") dell'Organizzazione mondiale del commercio (di seguito "OMC").
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-30