AccordoSez. 2

Art. 30

Clausola di standstill

In vigore dal 24 ott 2015
Clausola di standstill Nessuna delle Parti può aumentare un dazio doganale esistente o imporre un nuovo dazio doganale su una merce originaria del territorio dell'altra Parte, fatto salvo il diritto delle Parti di: a) aumentare un dazio doganale al livello stabilito nella propria tabella successivamente a una riduzione unilaterale, oppure b) mantenere o aumentare un dazio doganale secondo quanto autorizzato dall'organo di conciliazione (di seguito "DSB") dell'Organizzazione mondiale del commercio (di seguito "OMC").
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-30

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Clausola di standstill (Art. 30 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo