Accordo›Sez. 2
Art. 31
Dazi doganali sulle esportazioni
In vigore dal 24 ott 2015
Dazi doganali sulle esportazioni
1. Le Parti non istituiscono nè mantengono in vigore dazi doganali, tasse o altre misure di effetto equivalente sulle esportazioni o in relazione alle esportazioni di merci nel territorio dell'altra Parte.
2. I dazi doganali o le misure di effetto equivalente in vigore applicati dall'Ucraina e il cui elenco figura nell'allegato I-C del presente accordo sono soppressi progressivamente nel corso di un periodo transitorio conformemente alla tabella contenuta nell'allegato I-C del presente accordo. In caso di aggiornamento del codice doganale ucraino, gli impegni assunti a norma della tabella contenuta nell'allegato I-C del presente accordo rimangono in vigore in base alla corrispondenza della descrizione delle merci. L'Ucraina può introdurre misure di salvaguardia in relazione ai dazi all'esportazione indicati nell'allegato I-D del presente accordo.
Tali misure di salvaguardia scadono al termine del periodo precisato per la merce in questione nell'allegato I-D del presente accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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