AccordoSez. 2

Art. 31

Dazi doganali sulle esportazioni

In vigore dal 24 ott 2015
Dazi doganali sulle esportazioni 1. Le Parti non istituiscono nè mantengono in vigore dazi doganali, tasse o altre misure di effetto equivalente sulle esportazioni o in relazione alle esportazioni di merci nel territorio dell'altra Parte. 2. I dazi doganali o le misure di effetto equivalente in vigore applicati dall'Ucraina e il cui elenco figura nell'allegato I-C del presente accordo sono soppressi progressivamente nel corso di un periodo transitorio conformemente alla tabella contenuta nell'allegato I-C del presente accordo. In caso di aggiornamento del codice doganale ucraino, gli impegni assunti a norma della tabella contenuta nell'allegato I-C del presente accordo rimangono in vigore in base alla corrispondenza della descrizione delle merci. L'Ucraina può introdurre misure di salvaguardia in relazione ai dazi all'esportazione indicati nell'allegato I-D del presente accordo. Tali misure di salvaguardia scadono al termine del periodo precisato per la merce in questione nell'allegato I-D del presente accordo.
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Dazi doganali sulle esportazioni (Art. 31 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo