AccordoSez. 4

Art. 36

Eccezioni generali

In vigore dal 24 ott 2015
Eccezioni generali Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come un divieto per le Parti di adottare o applicare misure conformi agli articoli XX e XXI del GATT 1994 e alle relative note interpretative che sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte integrante.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-36

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Eccezioni generali (Art. 36 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo