Accordo›Sez. 4
Art. 36
Eccezioni generali
In vigore dal 24 ott 2015
Eccezioni generali
Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come un divieto per le Parti di adottare o applicare misure conformi agli articoli XX e XXI del GATT 1994 e alle relative note interpretative che sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte integrante.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-36