Accordo›Sez. 5
Art. 38
Gestione degli errori amministrativi
In vigore dal 24 ott 2015
Gestione degli errori amministrativi
Nel caso in cui, nel gestire il sistema preferenziale di esportazione, in particolare nell'applicare le disposizioni del protocollo del presente accordo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, le autorità competenti abbiano commesso un errore che comporti conseguenze in termini di dazi all'importazione, la Parte che subisce dette conseguenze può chiedere che il comitato per il commercio vagli la possibilità di adottare le misure del caso per risolvere la situazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-38