AccordoSez. 5

Art. 38

Gestione degli errori amministrativi

In vigore dal 24 ott 2015
Gestione degli errori amministrativi Nel caso in cui, nel gestire il sistema preferenziale di esportazione, in particolare nell'applicare le disposizioni del protocollo del presente accordo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, le autorità competenti abbiano commesso un errore che comporti conseguenze in termini di dazi all'importazione, la Parte che subisce dette conseguenze può chiedere che il comitato per il commercio vagli la possibilità di adottare le misure del caso per risolvere la situazione.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-38

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Gestione degli errori amministrativi (Art. 38 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo