Accordo›Sez. 3
Art. 35
Restrizioni all'importazione e all'esportazione
In vigore dal 24 ott 2015
Restrizioni all'importazione e all'esportazione
Nessuna delle Parti adotta o mantiene divieti o restrizioni o misure di effetto equivalente sull'importazione di merci dell'altra Parte o sull'esportazione o sulla vendita all'esportazione di merci destinate al territorio dell'altra Parte, salvo quanto altrimenti disposto dal presente accordo o in conformità all'articolo XI del GATT 1994 e alle relative note interpretative. A questo scopo, l'articolo XI del GATT 1994 e le sue note interpretative sono incorporati nel presente accordo e ne fanno parte integrante.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-35