AccordoSez. 3

Art. 34

Trattamento nazionale

In vigore dal 24 ott 2015
Trattamento nazionale Ciascuna delle Parti accorda il trattamento nazionale alle merci dell'altra Parte in conformità all'articolo III del GATT 1994 e alle relative note interpretative. A questo scopo, l'articolo III del GATT 1994 e le sue note interpretative sono incorporati nel presente accordo e ne fanno parte integrante.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-34

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Trattamento nazionale (Art. 34 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo