Accordo›Sez. 3
Art. 34
Trattamento nazionale
In vigore dal 24 ott 2015
Trattamento nazionale
Ciascuna delle Parti accorda il trattamento nazionale alle merci dell'altra Parte in conformità all'articolo III del GATT 1994 e alle relative note interpretative. A questo scopo, l'articolo III del GATT 1994 e le sue note interpretative sono incorporati nel presente accordo e ne fanno parte integrante.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-34